A fianco delle imprese per garantire luoghi di lavoro sicuri e diffondere la cultura della sicurezza.
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Nuovo Accordo Stato-Regioni: formazione più efficace, controllata e coerente con i rischi aziendali

Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'Accordo n. 59/CSR, che riforma integralmente la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo nuovo Accordo sostituisce i precedenti del 2011, 2012 e 2016, creando un quadro normativo unico e aggiornato.

 

Formazione: da obbligo formale a leva strategica

Una delle principali novità introdotte è l'obbligo per i datori di lavoro di verificare l'efficacia della formazione durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Non basta più erogare corsi e rilasciare attestati: è necessario dimostrare che la formazione abbia prodotto un cambiamento reale nei comportamenti e nelle competenze dei lavoratori. Questo implica l'adozione di strumenti di monitoraggio e valutazione, come osservazioni dirette, check-list e audit interni, per garantire che i contenuti formativi siano effettivamente applicati nel contesto lavorativo.

 

Unificazione e razionalizzazione dei percorsi formativi

L'Accordo definisce in modo dettagliato la durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione della formazione per diverse figure professionali, tra cui:

  • Lavoratori, dirigenti e preposti:
    • Formazione generale e specifica con aggiornamenti quinquennali.
  • Datori di lavoro:
    • Corso obbligatorio di almeno 16 ore, suddiviso in moduli giuridico-normativi e di gestione della sicurezza.
    • Modulo aggiuntivo di 6 ore per imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.
  • RSPP e ASPP:
    • Formazione modulare con parte teorica e pratica, con aggiornamenti quinquennali.
  • Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori:
    • Percorsi formativi specifici con aggiornamenti quinquennali.
  • Operatori di attrezzature soggette ad abilitazione:
    • Formazione teorico-pratica con aggiornamenti quinquennali.
  • Lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati:
    • Formazione di 12 ore (4 teoriche + 8 pratiche) con aggiornamenti quinquennali.

Per alcune figure, come i preposti, la formazione deve essere erogata in presenza o in videoconferenza sincrona; l'e-learning non è consentito.

 

Verifica dell'efficacia formativa: un obbligo per tutti

L'Accordo stabilisce che la verifica dell'apprendimento è obbligatoria per tutte le tipologie di formazione previste. Questa verifica deve essere effettuata a una certa distanza di tempo dalla conclusione del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, per valutare l'effettivo cambiamento nelle competenze e nei comportamenti dei lavoratori. 

 

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Accordo_stato_regioni_17apr2025_FIRMATO.[...]
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