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Novità e curiosità dal mondo della Sicurezza

L’appaltatore concorre nella responsabilità penale del subappaltatore

 

Nel contratto di appalto è assai diffuso il ricorso di affidare alcune attività in subappalto, e la Corte di cassazione (quarta sezione penale sentenza 40160/24) , nel caso in cui nel corso dell’appalto accada un infortunio, ha stabilito rilevanti principi.

Quando l’obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, parimenti destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, configurandosi un concorso di cause ex articolo 41 , comma primo, Codice penale (Cassazione sentenza 244455/2015) .

I lavori esterni all’impresa:

Ne consegue che, per la giurisprudenza di legittimità, se l’imprenditore fraziona il ciclo produttivo , avvalendosi di strumenti contrattuali finalizzati ad alleggerire sul piano burocratico o organizzativo la struttura aziendale, non perde la sua posizione di garante dell’incolumità fisica dei lavoratori. La giurisprudenza (Cassazione sentenza 37588/2007), sulla base di tale principio ha affermato la responsabilità penale dell’imprenditore che aveva subappaltato i lavori in luoghi esterni all’impresa.

Le misure di sicurezza da adottare:

La Corte di cassazione sostiene che l’obbligo posto a carico dei titolari delle posizioni di garanzia, previste dall’articolo 2 del Dlgs 81/2008, prevede l’adozione di tutte le misure di sicurezza idonee per evitare danni alle persone, tra cui rientrano anche i soggetti non dipendenti dall’impresa appaltatrice. La Suprema corte (sentenza 9855/2015; sentenza 2536/2015) ha affermato che la fonte dell’obbligo protettivo può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta o un’altra fonte obbligante. La posizione di garanzia può essere generata non solo da un’investitura formale , ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figura di garante, mediante il compimento di comportamenti concludenti da parte dell’agente.

Nella ricostruzione della dinamica dell’infortunio, il Giudice ha una piena libertà di apprezzamento sulla perizia, ma tale libertà è temperata dall’obbligo di motivazione. In presenza di tesi scientifiche contrapposte, l’adesione alle conclusioni del perito di ufficio può ritenersi adeguatamente motivata, se il Giudice ne indichi l’attendibilità, mostrando di non avere ignorato le conclusioni dei consulenti tecnici (Cassazione 5749/2014).

Fonte: il Sole 24 Ore piattaforma tecnica HSE Smart

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