Per sapere se un’impresa o un lavoratore autonomo sono soggetti all’obbligo della patente a crediti è necessario fare riferimento al contesto in cui devono operare fisicamente, verificando se lo stesso sia inquadrabile quale cantiere come definito dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Dlgs 81/2008. Non rileva, dunque, il tipo di attività svolta bensì la presenza dell’azienda nel luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile rientrante nell’elenco di cui all’allegato X del testo unico sulla sicurezza. A dimostrazione di tale assunto, troviamo alcune delle faq in materia di patente a punti, aggiornate il 15 ottobre scorso sul sito dell’Ispettorato, che chiariscono ulteriormente, fra l’altro, l’estensione dell’ambito di applicazione della normativa. L’Inl prevede, infatti, che, laddove le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni, eccetera, si trovino a operare all’interno di un cantiere che rientri nel citato elenco, le stesse saranno tenute al possesso della patente (faq 10). © RIPRODUZIONE RISERVATA
ntpluslavoro.ilsole24ore.com La versione integrale dell’articolo
Si diffonde progressivamente, a tre settimane dall’entrata in vigore, la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, così definiti dall’articolo 89 comma 1 lettera a) del Dlgs 81/2008, e cioè qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (l’elenco è riportato nell’Allegato X dello stesso Testo unico sicurezza).
I chiarimenti Nelle Faq pubblicate dall’Ispettorato nazionale del lavoro è ulteriormente specificato che solo chi opera concretamente e attualmente nei cantieri temporanei o mobili è tenuto a richiedere (e poi a possedere) la patente a crediti. Pertanto se, ad esempio, una impresa edile o un lavoratore non stanno operando in uno di questi luoghi, non sono tenuti a richiedere la patente. È la presenza in cantiere dell’impresa o del lavoratore autonomo (sempre escluse le professioni intellettuali) che deve essere preceduta dalla richiesta della patente. Il tutto tenendo sempre presente che a partire dal 1° novembre prossimo, la vera e propria richiesta della patente dovrà essere inoltrata tramite il portale Inl, mentre fino al 31 ottobre è possibile operare semplicemente avendo trasmesso le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive all’indirizzo Pec dichiarazionepatente@pec.ispettorato.it . Dunque, dal 1° novembre dovrà essere inibito l’ingresso in cantiere a chi non ha caricato la domanda della patente sul portale.
La procedura e i requisiti Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche tramite un soggetto munito di delega in forma scritta. La simulazione della presentazione di una domanda ha consentito di verificare che l’accesso al portale del Inl dedicato alla presentazione della domanda è piuttosto semplice ed è consentito mediante lo Spid personale di chi opera o la carta di identità elettronica: successivamente viene richiesto se si agisce in proprio o per conto terzi.
La procedura è agevole: la pagina dedicata all’inserimento dei dati prevede come requisito indispensabile per procedere la dichiarazione di avvenuta iscrizione alla Camera di commercio: tuttavia, da indicazioni dell’Inl, chi è iscritto a un albo professionale ma non alla Camera di commercio deve flaggare comunque la casella in cui si attesta l’iscrizione alla Camera di commercio, valendo ciò come dichiarazione di iscrizione all’albo professionale. Per il resto, il sistema consente di motivare l’eventuale mancato possesso di un requisito previsto dalla norma, qualora il soggetto richiedente non sia obbligato o sia esentato per qualche ragione .
Nel caso il sistema si bloccasse si può accedere alla piattaforma attraverso una finestra di navigazione in incognito, oppure procedere all’eliminazione della cache all’interno delle impostazioni del browser in uso. Quindi, entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza, il legale rappresentante dell’impresa è tenuto a informare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale della avvenuta presentazione. L’Inl ha poi chiarito che il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione Soa in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza, ponendo così fine a un acceso dibattito che si era generato su questo punto, nonostante il Dm 132/2024 attuativo della patente a crediti facesse esplicito riferimento solo alla classifica e non alla categoria.
Fino al 31 dicembre 2024 è possibile indicare, in regime di autocertificazione i soli requisiti che consentono di ottenere la patente a crediti, mentre solo a partire dal 1° gennaio 2025, sarà possibile indicare i requisiti aggiuntivi che consentono di ottenere il riconoscimento di un numero di crediti superiore ai 30 previsti nella dotazione base per ciascuna patente: ad esempio, l’iscrizione alla Camera di commercio da oltre 20 anni attribuisce ulteriori 8 crediti. Infine, un importante chiarimento fornito riguarda il fatto che il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’articolo 27 del Dlgs 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda . © RIPRODUZIONE RISERVATA
FONTE: il sole 24 ore Smart24-HSE