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INFORTUNIO IN ITINERE ANCHE CON LO SMART WORKING

Alla lavoratrice in smart working spetta l’indennizzo a carico di Inail per l’infortunio occorso durante la fruizione di un permesso per andare a prendere a scuola la figlia.

Il Tribunale di Milano, con una sentenza pronunciata lo scorso 16 settembre, ha esaminato il caso di una pubblica dipendente che, nel settembre del 2020, svolgeva la prestazione di lavoro in modalità agile dalla propria abitazione; seguendo le linee guida della sua amministrazione, aveva richiesto un permesso orario per potere andare a prendere la figlia, alunna di una scuola primaria.

Nel tragitto da casa alla scuola primaria, la dipendente cadeva a terra provocandosi involontariamente una distorsione al piede. Subito dopo essersi recata al pronto soccorso, attivava la regolare denuncia di infortunio; qualche mese dopo, Inail rigettava la domanda di indennizzo in quanto non risultava avvenuto per rischio lavorativo, ma per effetto di un rischio generico, comune a qualsiasi situazione della vita quotidiana non connessa alla prestazione lavorativa. La reiezione disposta dall’istituto si radicava nell’orientamento ufficializzato dalla circolare 48/2017, secondo cui gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta l’attività all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto da lui stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.

La dipendente ha presentato ricorso contro la reiezione della domanda di indennizzo, richiamando l’ordinanza 18659/2020 della Corte di cassazione che aveva chiarito, seppur se nel contesto di una prestazione lavorativa svolta tradizionalmente in azienda, come l’infortunio in itinere sia ricompreso nella tutela Inail anche nell’ipotesi in cui il lavoratore percorra il tragitto in fruizione di un permesso per motivi personali. Il Tribunale di Milano ha condiviso il richiamo all’orientamento giurisprudenziale di Cassazione, affermando che la tutela antinfortunistica del lavoratore si attiva tutte le volte in cui si allontani dalla sede di lavoro e poi vi faccia ritorno in occasione della sospensione dell’attività lavorativa per pause, riposi e permessi.

La pronuncia del giudizio di primo grado ha quindi respinto la tesi di Inail, secondo cui la fruizione di un permesso per motivi personali interrompe di per sé il nesso rispetto all’attività lavorativa. Al contrario, secondo il Tribunale di Milano, durante i permessi e le pause accordate da norme e contrattazione collettiva, i lavoratori godono delle medesime tutele che, nel caso specifico, sono dovute durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, in questo caso coincidente con l’abitazione della dipendente per effetto dell’accordo di lavoro agile. L’Inail è stata conseguentemente condannata a indennizzare l’infortunio occorso alla lavoratrice in permesso mentre lavorava da casa, visto che la sospensione dell’attività lavorativa si ricollega all’adempimento dei doveri genitoriali. © RIPRODUZIONE RISERVATA

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