[Voce 74 Allegato XVII REACH Regolamento (UE) 2020/1149]
A partire dal 24 agosto 2023 l’utilizzo dei prodotti contenenti una concentrazione superiore allo 0,1% di DIISOCIANATI -
sostanze chimiche presenti in prodotti quali ad esempio sigillanti, adesivi, rivestimenti, schiume e vernici poliuretaniche, etc. – è consentito SOLO a seguito di un’adeguata FORMAZIONE professionale
OBBLIGATORIA sull’uso sicuro delle sostanze e/o delle miscele.
COSA SONO I
DIISOCIANATI?
I diisocianati sono componenti chimici che
possono creare problemi di salute a coloro che li utilizzano.
Si tratta di sostanze presenti in molti
prodotti, come le schiume poliuretaniche, i sigillanti, gli adesivi e i rivestimenti, nonché prodotti compositi e vernici.
Con il Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L
252/24 del 4 agosto 2020), che modifica il regolamento (CE)
n. 1907/2006 (REACH), sono imposte le condizioni (restrizioni) per l’immissione sul mercato e l’uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori di 0,1% in
peso.
*Per conoscere se i prodotti utilizzati contengono diisocianati è
consigliato consultare il Capitolo 3 delle Schede di Sicurezza SDS (Safety Data Sheet) dei prodotti chimici.
CHI E' SOGGETTO ALLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA?
Sono soggetti all’obbligo formativo tutti gli “utilizzatori industriali e professionali” di prodotti che contengono diisocianati, con concentrazioni maggiori di
0,1% in peso, ovvero non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi (es. artigiani) e coloro che sono incaricati della supervisione di tali attività.
La formazione per l'uso dei disocianati viene distinta in tre livelli:
• formazione generale ("livello base");
• formazione di livello intermedio;
• formazione avanzata ("livello avanzato").
Il livello di formazione appropriato deve essere determinato in base al punto 4 della restrizione.
I fornitore del prodotto contenente diisocianati, deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e formativi previsti da
normativa.
II datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione.
La formazione è da ritenersi ulteriore e non sostitutiva degli obblighi di formazione già previsti dal D.Lgs. 81/08 e deve essere rinnovata almeno ogni 5
ANNI.