Una recente sentenza della Cassazione Penale (Sezione IV, n. 28427 del 4 agosto 2025) ha confermato la condanna di due preposti per un infortunio mortale avvenuto in un’officina di manutenzione autobus.
I fatti
Un lavoratore è deceduto schiacciato tra un autobus guasto e un carrello elevatore durante manovre di spostamento non conformi a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Nonostante il DVR vietasse l’uso del carrello per spingere i mezzi, in azienda era diffusa una prassi non autorizzata che prevedeva proprio tale modalità. I due preposti – il vicecapo officina e il responsabile del settore manutenzioni – erano a conoscenza della prassi ma non avevano adottato alcuna misura di vigilanza o segnalazione.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ribadendo che i preposti hanno l’obbligo di vigilare attivamente sull’applicazione delle procedure di sicurezza e di intervenire o segnalare immediatamente comportamenti pericolosi o difformi dal DVR. Non possono limitarsi a una sorveglianza formale o tollerare prassi scorrette consolidate.
La Cassazione ha inoltre chiarito che la condotta del lavoratore non può essere considerata “abnorme” solo perché imprudente, se rientra tra i rischi che il preposto avrebbe dovuto prevenire o controllare. Il criterio decisivo non è più l’imprevedibilità del comportamento, ma la governabilità del rischio da parte del preposto.
Considerazioni
La sentenza rafforza l’interpretazione del ruolo del preposto come figura attiva e responsabile nella prevenzione dei rischi, con un dovere di vigilanza sostanziale e non solo formale. Ribadisce inoltre la centralità della segnalazione al datore di lavoro di eventuali prassi pericolose o inosservanze note.
Fonte: PuntoSicuro .