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Interdizione dal lavoro per lavoratrici madri: chiarimenti operativi dall’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 5944 del 2025, con l’obiettivo di uniformare le prassi sull’interdizione dal lavoro ante e post partum per le lavoratrici madri addette a mansioni rischiose o vietate. Un documento utile per imprese, consulenti e lavoratrici, che chiarisce ruoli, tempi, criteri e documentazione necessaria per l’attivazione del provvedimento.

Quando si applica l’interdizione?

Il provvedimento può essere richiesto:

  • Dal datore di lavoro, quando non sia possibile spostare la lavoratrice a mansioni compatibili;

  • Dalla lavoratrice stessa, con supporto della documentazione richiesta.

Le condizioni che legittimano l’interdizione includono:

  • esposizione a rischi chimici, fisici, biologici o posturali;

  • mansioni su scale, in piedi per oltre metà orario, movimentazione carichi;

  • condizioni lavorative non modificabili per ragioni organizzative o produttive.

Modalità di presentazione dell’istanza

Le istanze devono essere corredate da:

  • certificato medico di gravidanza o autocertificazione di parto;

  • indicazione delle mansioni svolte;

  • dichiarazione di impossibilità di adibizione ad altre mansioni;

  • estratto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Il provvedimento di interdizione viene adottato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa e ha effetto dalla data del provvedimento, non dalla presentazione dell’istanza.

Focus su alcuni casi specifici

La circolare dedica particolare attenzione:

  • al settore scolastico, con criteri differenziati tra insegnanti di infanzia, primaria e secondaria;

  • alle posizioni in piedi prolungate, per cui l’interdizione è automatica oltre metà orario;

  • alle mansioni di cura e assistenza, anche nel comparto pubblico.

 

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