Per i datori di lavoro arriva l’obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza per una durata di almeno 16 ore. Lo prevede l’accordo sottoscritto il 17 aprile dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che ha recepito le importanti modifiche all’articolo 37 del Dlgs 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, previste dal decreto legge 146/2021. Secondo quanto stabilito dal decreto, la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome avrebbe dovuto adottare l’accordo entro il 30 giugno 2022, per provvedere, tra l’altro, all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del Dlgs 81/2008 in materia di formazione, in modo da garantire l’individuazione della durata, dei contenuti minimi della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, nonché l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento dei discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza e relative verifiche. L’obbligo di formazione per il datore di lavoro è stato differito fino al momento in cui si fosse provveduto alla «individuazione della durata, dei contenuti minimi delle modalità della formazione», cosa che è avvenuta con l’accordo sottoscritto il 17 aprile. A questo riguardo il punto 3, della parte II (corsi di formazione), dell’allegato A, stabilisce che i datori di lavoro attraverso la frequenza del corso, la cui durata minima è prevista in 16 ore, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dall’articolo 18 del Testo unico, acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo. Con un modulo aggiuntivo viene estesa la validità del corso anche agli obblighi per il «possesso di adeguata formazione» prevista dall’articolo 97 del Testo unico, da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria, con specifico riferimento anche all’impresa affidataria dei cantieri temporanei e mobili nonché alla redazione dei piani di sicurezza, nei confronti della quale è previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” per la durata minima di 6 ore. Nel punto 2.2, della parte II dell’allegato trovano inoltre applicazione le novità formative nei confronti del preposto, a seguito dei nuovi obblighi e poteri introdotti sempre dal decreto legge 146/2021 e contenuti nell’articolo 19, comma 1, lettera a) e f-bis) del Testo unico: in caso di non conforme comportamento da parte dei lavoratori ai fini della sicurezza, i preposti possono giungere a disporre, previa tempestiva segnalazione al datore, l’interruzione dell’attività del lavoratore o anche l’interruzione temporanea dell’attività, in caso accertata deficienza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro. Il corso specifico per i preposti avrà una durata minima di 12 ore, sviluppato su 3 moduli ed è subordinato all’avvenuta frequenza del corso della formazione generale e specifica per i lavoratori, regolamentata nel punto 2.1. L’accordo entrerà in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e da quella data i datori di lavoro avranno 24 mesi di tempo per concludere il corso di formazione. Saranno ritenuti validi gli eventuali corsi già erogati, i cui contenuti sono in linea con quanto previsto dal nuovo accordo. © RIPRODUZIONE RISERVATA