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Responsabilità del preposto: quando può rispondere dell’infortunio di un altro preposto

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione Penale, Sezione IV (sentenza n. 1909 del 19 gennaio 2026) torna a chiarire un tema particolarmente rilevante per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro: la possibile responsabilità del preposto in caso di infortunio occorso a un altro preposto, anche se formato e consapevole dei rischi.

Il caso esaminato

Il procedimento trae origine da un infortunio avvenuto durante un’attività lavorativa ordinaria. La lavoratrice coinvolta, con funzioni di preposto, stava operando su un nastro trasportatore temporaneamente privo di una protezione, rimossa per esigenze di manutenzione. Nel tentativo di rimuovere un blocco del nastro, la lavoratrice è intervenuta manualmente, riportando un grave infortunio.

In primo grado, il Tribunale aveva assolto l’imputato ritenendo la condotta della lavoratrice abnorme, ossia imprevedibile e tale da interrompere il nesso causale tra eventuali omissioni organizzative e l’evento lesivo.

Il principio affermato dalla Cassazione

La Corte di Cassazione ha invece annullato la sentenza di assoluzione, evidenziando che non può definirsi abnorme una condotta che si inserisce nello svolgimento delle mansioni lavorative, anche se imprudente o non conforme alle procedure.

Secondo la Suprema Corte:

  • il rischio derivante dall’assenza di protezioni su una macchina, anche se temporanea, rientra nella sfera di rischio tipica dell’attività lavorativa;
  • tale rischio deve essere governato attraverso misure organizzative, tecniche e di vigilanza adeguate;
  • la presenza di più preposti non esclude automaticamente la responsabilità di ciascuno, se permane un obbligo di controllo e di segnalazione delle situazioni di pericolo.

Implicazioni per aziende e preposti

La sentenza ribadisce un concetto chiave della normativa sulla sicurezza: la formazione, da sola, non è sufficiente a escludere responsabilità. Il ruolo del preposto comporta un obbligo continuo di vigilanza sull’operatività concreta e sulle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Per le aziende, ciò significa:

  • rafforzare le procedure di gestione dei rischi, soprattutto in presenza di manutenzioni o modifiche temporanee agli impianti;
  • chiarire ruoli e responsabilità tra i diversi soggetti della prevenzione;
  • promuovere una vigilanza effettiva e documentata, non solo formale.

Questa pronuncia conferma l’importanza di un sistema di prevenzione realmente attuato, coerente con il D.Lgs. 81/08 e integrato nell’organizzazione aziendale.

 

Fonte: PuntoSicuro – “Quando si imputa al preposto l’infortunio di un altro preposto formato”

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