Ad ogni domanda una risposta, ad ogni problema una soluzione.
Ad ogni domanda una risposta,ad ogni problema una soluzione.

Prevenzione incendi nei locali pubblici: chiarimenti per bar, ristoranti e locali di pubblico spettacolo

Dopo i recenti e drammatici fatti di cronaca, anche in Italia si rafforzano l’attenzione e i controlli sul rispetto delle prescrizioni antincendio nei locali aperti al pubblico. In questo contesto, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare 15 gennaio 2026, n. 674, con l’obiettivo di fornire indirizzi applicativi uniformi per il corretto inquadramento delle attività di bar e ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.

La Circolare rappresenta un importante chiarimento operativo per titolari, gestori e datori di lavoro, soprattutto nei casi in cui le attività di somministrazione si affiancano a eventi musicali o di intrattenimento.

 

Bar e ristoranti: quando non sono soggetti agli adempimenti antincendio

La Circolare ricorda che bar e ristoranti, in quanto tali, non rientrano tra le attività soggette agli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal DPR 151/2011, poiché non inclusi nell’Allegato I del Regolamento.

Tuttavia, l’esclusione non è automatica né assoluta:

  • se il bar o ristorante è inserito all’interno di un’attività soggetta (ad esempio una struttura più complessa con regole tecniche specifiche), deve rispettarne le prescrizioni;
  • restano comunque soggette agli adempimenti antincendio le attività a servizio, come gli impianti di produzione di calore con potenza superiore a 116 kW.

Locali di pubblico spettacolo: obblighi più stringenti

Diverso è il caso dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, come discoteche e sale da ballo, caratterizzati da:

  • elevato affollamento,
  • permanenza prolungata del pubblico,
  • attività di intrattenimento prevalente.

Per queste attività si applicano:

  • il DM 19 agosto 1996 (Regola tecnica per i locali di pubblico spettacolo),
  • il DM 22 novembre 2022 – RTV V.15 del Codice di Prevenzione Incendi (in vigore dal 1° gennaio 2023),

il DPR 151/2011, rientrando nell’attività n. 65 dell’Allegato I, se con capienza superiore a 100 persone o superficie oltre i 200 mq.

 

Musica dal vivo nei bar: quando cambia l’inquadramento

Un passaggio particolarmente rilevante riguarda le attività accessorie di intrattenimento nei bar e ristoranti (musica dal vivo, karaoke, accompagnamento musicale).

La Circolare chiarisce che tali attività:

  • non rientrano nella normativa sui locali di pubblico spettacolo se svolte in modo accessorio e non prevalente;
  • sono escluse dal campo di applicazione del DM 16 agosto 1966 se:
    • non avvengono in sale appositamente allestite,
    • la capienza non supera le 100 persone.

Al contrario, se l’intrattenimento diventa prevalente o comporta una trasformazione funzionale del locale (layout, impianti, gestione dell’affollamento), è necessario riesaminare l’intera attività, anche ai fini degli articoli 68 e 80 del TULPS e dell’eventuale assoggettamento alla prevenzione incendi.

 

Sicurezza antincendio e obblighi del datore di lavoro

In assenza di una specifica Regola Tecnica per bar e ristoranti, la Circolare ribadisce che la valutazione del rischio incendio rientra pienamente negli obblighi del datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08.

I riferimenti principali sono:

  • il DM 3 settembre 2021 (Minicodice), per i criteri generali di progettazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;
  • il Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015) e la relativa Regola Tecnica Orizzontale, per l’individuazione del profilo di rischio e dei livelli di prestazione;
  • l’Allegato I del Minicodice, per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

 

 

DVR, piano di emergenza e gestione dell’affollamento

Elemento centrale è il coordinamento tra:

  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori,
  • gestione della sicurezza antincendio, che riguarda tutte le persone presenti, inclusi clienti, utenti e visitatori.

Il datore di lavoro deve quindi considerare:

  • il numero complessivo degli occupanti,
  • il rischio di sovraffollamento,
  • la presenza di persone con esigenze speciali,
  • l’obbligo di predisporre il piano di emergenza nei casi previsti dal DM 2 settembre 2021.

La sicurezza antincendio deve essere strutturata in modo inclusivo e realmente orientato alla tutela della vita umana.

 

 

Il ruolo chiave degli addetti antincendio

La Circolare conclude richiamando il ruolo fondamentale degli addetti al servizio antincendio, la cui designazione, formazione e presenza numerica devono essere coerenti con lo scenario di rischio dell’attività.

Gli addetti non svolgono solo funzioni operative, ma contribuiscono attivamente a:

  • garantire corrette condizioni di esercizio,
  • prevenire comportamenti a rischio degli avventori (uso di fiamme libere, mancato rispetto del divieto di fumo),
  • tutelare la sicurezza di tutti gli occupanti.

Fonte: SMART24 HSE, Il Sole 24 ORE

 

Circolare 15 gennaio 2026, n. 674
circolare-vigili-del-fuoco-bar-ristorant[...]
Documento Adobe Acrobat [406.8 KB]
Stampa | Mappa del sito
© RC Soluzioni sas di Colombo Roberto & C. sede legale via Sandro Pertini 9 - 24021 Albino BG Partita IVA: 03721340168 tel 035/710199 mail: servizioclienti@rcsoluzioni.com