Dopo i recenti e drammatici fatti di cronaca, anche in Italia si rafforzano l’attenzione e i controlli sul rispetto delle prescrizioni antincendio nei locali aperti al pubblico. In questo contesto, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare 15 gennaio 2026, n. 674, con l’obiettivo di fornire indirizzi applicativi uniformi per il corretto inquadramento delle attività di bar e ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.
La Circolare rappresenta un importante chiarimento operativo per titolari, gestori e datori di lavoro, soprattutto nei casi in cui le attività di somministrazione si affiancano a eventi musicali o di intrattenimento.
Bar e ristoranti: quando non sono soggetti agli adempimenti antincendio
La Circolare ricorda che bar e ristoranti, in quanto tali, non rientrano tra le attività soggette agli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal DPR 151/2011, poiché non inclusi nell’Allegato I del Regolamento.
Tuttavia, l’esclusione non è automatica né assoluta:
Locali di pubblico spettacolo: obblighi più stringenti
Diverso è il caso dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, come discoteche e sale da ballo, caratterizzati da:
Per queste attività si applicano:
il DPR 151/2011, rientrando nell’attività n. 65 dell’Allegato I, se con capienza superiore a 100 persone o superficie oltre i 200 mq.
Musica dal vivo nei bar: quando cambia l’inquadramento
Un passaggio particolarmente rilevante riguarda le attività accessorie di intrattenimento nei bar e ristoranti (musica dal vivo, karaoke, accompagnamento musicale).
La Circolare chiarisce che tali attività:
Al contrario, se l’intrattenimento diventa prevalente o comporta una trasformazione funzionale del locale (layout, impianti, gestione dell’affollamento), è necessario riesaminare l’intera attività, anche ai fini degli articoli 68 e 80 del TULPS e dell’eventuale assoggettamento alla prevenzione incendi.
Sicurezza antincendio e obblighi del datore di lavoro
In assenza di una specifica Regola Tecnica per bar e ristoranti, la Circolare ribadisce che la valutazione del rischio incendio rientra pienamente negli obblighi del datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08.
I riferimenti principali sono:
DVR, piano di emergenza e gestione dell’affollamento
Elemento centrale è il coordinamento tra:
Il datore di lavoro deve quindi considerare:
La sicurezza antincendio deve essere strutturata in modo inclusivo e realmente orientato alla tutela della vita umana.
Il ruolo chiave degli addetti antincendio
La Circolare conclude richiamando il ruolo fondamentale degli addetti al servizio antincendio, la cui designazione, formazione e presenza numerica devono essere coerenti con lo scenario di rischio dell’attività.
Gli addetti non svolgono solo funzioni operative, ma contribuiscono attivamente a:
Fonte: SMART24 HSE, Il Sole 24 ORE