Dal 7 aprile 2026 è entrato in vigore un importante adempimento per i datori di lavoro che applicano il lavoro agile: la consegna dell’informativa scritta in materia di salute e sicurezza non è più un passaggio meramente formale, ma un obbligo la cui violazione espone datore di lavoro e dirigente a responsabilità contravvenzionale.
La novità riguarda in particolare le attività svolte al di fuori dei luoghi nella disponibilità giuridica del datore di lavoro e richiede un aggiornamento tempestivo delle procedure aziendali, anche sotto il profilo della tracciabilità della consegna.
Cosa cambia dal 7 aprile 2026
La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026) ha introdotto, all’articolo 11, il nuovo art. 3, comma 7-bis, del D.Lgs. 81/2008.
La norma stabilisce che gli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile si considerano assolti tramite la consegna, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta.
Di conseguenza, l’informativa su salute e sicurezza nel lavoro agile diventa a tutti gli effetti un adempimento obbligatorio: la sua omissione non rappresenta più solo una criticità organizzativa, ma un rischio concreto sotto il profilo sanzionatorio.
A chi deve essere consegnata
L’informativa deve essere consegnata:
È quindi fondamentale che l’azienda non solo predisponga correttamente il documento, ma sia anche in grado di dimostrarne l’avvenuta consegna nel tempo.
Cosa deve contenere l’informativa
Il contenuto deve essere coerente con l’organizzazione del lavoro adottata e riferito ai rischi connessi alla prestazione svolta in modalità agile.
Rischi generali
Devono essere illustrati in modo chiaro e comprensibile i rischi generali legati all’attività lavorativa.
Rischi specifici del lavoro agile
Vanno inoltre evidenziati i rischi specifici connessi allo svolgimento della prestazione fuori sede, tenendo conto delle reali modalità operative del lavoratore.
Sanzioni per mancata consegna
L’obbligo informativo non è del tutto nuovo: era già previsto dall’art. 22 della Legge 22 maggio 2017, n. 81. Tuttavia, la novità rilevante è l’introduzione di una specifica sanzione penale.
La Legge n. 34/2026 ha infatti modificato l’art. 55 del D.Lgs. 81/2008, prevedendo in caso di violazione:
La mancata consegna dell’informativa espone quindi direttamente datore di lavoro e dirigente a responsabilità contravvenzionale.
Cosa devono fare ora le imprese
Alla luce della nuova disciplina, è opportuno che le imprese effettuino con urgenza una verifica interna degli adempimenti in materia di lavoro agile.
In particolare, è necessario assicurarsi che l’informativa:
Il lavoro agile non può più essere considerato un ambito “semplificato” sotto il profilo della sicurezza. È invece necessario adottare un approccio strutturato, documentato e costantemente aggiornato, in linea con quanto richiesto dalla normativa vigente.