Carroponte e gru a bandiera richiedono percorsi formativi differenti. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la conduzione del carroponte è stata inserita tra le attività per le quali è richiesta una specifica abilitazione. La gru a bandiera, invece, rimane esclusa da questo obbligo, pur mantenendo gli obblighi generali di formazione e addestramento previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Vediamo quali sono le differenze e cosa devono fare le aziende.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni ha introdotto uno specifico percorso di abilitazione per gli operatori addetti alla conduzione di gru a ponte e gru a cavalletto, comunemente identificate come carroponte.
La formazione è obbligatoria per i lavoratori incaricati dell'utilizzo di queste attrezzature e deve essere svolta secondo i contenuti e le modalità stabiliti dall'Accordo.
Il percorso formativo è articolato in una parte teorica e una parte pratica.
Modulo teorico-tecnico: 4 ore
Durante la formazione vengono affrontati i seguenti argomenti:
Tipologie di gru a ponte e a cavalletto e relativi principi di funzionamento.
Caratteristiche strutturali e componenti principali dell'attrezzatura.
Nozioni di fisica e valutazione della massa dei carichi.
Dispositivi di comando, sicurezza e controllo.
Principali rischi connessi all'utilizzo del carroponte.
Tecniche di imbracatura e movimentazione dei carichi.
Controlli, manutenzione e verifiche periodiche.
Segnaletica gestuale e comunicazione durante le operazioni di sollevamento.
Modulo pratico: durata variabile in base alla tipologia di comando
| Tipologia | Durata pratica | Durata complessiva |
|---|---|---|
| Comando pensile/radiocomandato | 6 ore | 10 ore |
| Comando in cabina | 6 ore | 10 ore |
| Entrambe le tipologie | 7 ore | 11 ore |
La parte pratica prevede esercitazioni sull'utilizzo dell'attrezzatura, controlli preliminari, movimentazione dei carichi, manovre operative e gestione delle situazioni di rischio.
Al termine del percorso sono previste verifiche teoriche e pratiche per accertare l'effettivo apprendimento delle competenze.
L'abilitazione deve essere aggiornata ogni 5 anni attraverso un corso della durata minima di 4 ore, dedicato alla parte pratica.
Per le aziende che hanno già formato i propri operatori è importante verificare la conformità dei percorsi precedentemente svolti.
Il riconoscimento della formazione pregressa è possibile solo se i contenuti del corso risultano integralmente conformi a quelli previsti dal nuovo Accordo.
Non è quindi sufficiente essere in possesso di un attestato generico di formazione per carroponte.
È necessario verificare il programma didattico, le attività pratiche svolte e la documentazione disponibile.
Qualora il percorso precedente non risulti conforme, sarà necessario organizzare un nuovo corso completo, senza poter procedere con il solo aggiornamento.
Diversamente dal carroponte, la gru a bandiera non rientra tra le attrezzature per le quali il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede una specifica abilitazione.
Rimane tuttavia l'obbligo, previsto dall'art. 73 del D.Lgs. 81/2008, di garantire ai lavoratori una formazione e un addestramento adeguati e specifici, in relazione all'attrezzatura utilizzata e ai rischi connessi.
La formazione deve quindi riguardare le caratteristiche della gru a bandiera, le modalità corrette di utilizzo, i dispositivi di sicurezza, le operazioni di sollevamento e movimentazione dei carichi e i rischi associati.
Il relativo aggiornamento segue un percorso distinto da quello previsto per il carroponte e può essere organizzato anche direttamente all'interno dell'azienda, purché siano garantiti contenuti adeguati e una corretta documentazione dell'attività formativa.
La distinzione è importante per una corretta gestione della formazione aziendale:
Carroponte: abilitazione specifica secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni, con corso teorico-pratico e aggiornamento quinquennale.
Gru a bandiera: formazione e addestramento specifici ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/2008, senza obbligo di patentino previsto dall'Accordo.